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Sez. 2, Sentenza n. 786 del 27/01/1998 (Rv. 511965 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Provvedimento di liquidazione - Opposizione - Svolgimento ex artt. 29 e 30 n. 794 del 1942 - Obbligatorietà - Provvedimento conclusivo - Natura di ordinanza - Impugnabilità con il ricorso per cassazione - Contestazione dei presupposti del diritto al compenso - Disciplina ex artt. 30 e 794 del 1942 - Inapplicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511965-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

In tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi ex artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni etc. ovvero siano state avanzate riconvenzionalmente dall'opponente pretese risarcitorie per asserita condotta negligente od imperita del professionista. In tali casi la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l'appello ed è inammissibile contro di essa il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)