Sez. 2, Ordinanza n. 19022 del 11/07/2024 (Rv. 671722-01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE | Condizione potestativa mista - Contenuto - Disciplina di cui all'art. 1358 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE
Il contratto è sottoposto a condizione "potestativa mista" quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede anche con riferimento all'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come condizione meramente potestativa, anziché mista, quella apposta ad una transazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari in favore di un avvocato, condizionato alla previa corresponsione di somme da parte di un terzo, condominio, verso i ricorrenti).
Cod. Civ. art. 1358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)