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Sez. U, Sentenza n. 18450 del 19/09/2005 (Rv. 583707 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - IN GENERE | Contratto sottoposto a condizione potestativa mista - Comportamento omissivo della parte in pendenza della condizione - Contrasto con la buona fede - Configurabilità - Fattispecie concernente la subordinazione del compenso al professionista per la progettazione di un'opera pubblica al finanziamento dell'opera stessa.
Stato
decisa il 2005-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583707-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA - IN GENERE

Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1358 cod. civ. ad un contratto di progettazione di un'opera pubblica in cui il professionista aveva accettato di condizionare il diritto al compenso al conseguimento, da parte dell'amministrazione pubblica, del finanziamento dell'opera, ed ha rinviato la causa al giudice di merito affinchè proceda ad un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, al fine di verificare alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere dall'ente locale onde ottenere il finanziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)