Sez. U, Sentenza n. 1442 del 14/02/1994 (Rv. 485307 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere | Crediti verso il fallito - Cristallizzazione al momento dell'apertura del fallimento - Principio - Operatività nei riguardi dei debiti dei terzi verso il fallito - Esclusione - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - In genere
Il principio posto dall'art. 59 della legge fallimentare di cristallizzazione dei crediti verso il fallito al momento dell' apertura del fallimento, in funzione della "par condicio creditorum", non è operante, senza che ne derivi contrasto con l'art. 3 Cost., nei riguardi dei debiti dei terzi verso il fallito, con la conseguenza che il curatore, sostituendosi al fallito, ha diritto di riscuoterli interamente, anche con riguardo alla loro rivalutazione monetaria, che, ricorrendone le condizioni, sia derivata dalla svalutazione intervenuta successivamente alla apertura del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)