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Sez. 1, Sentenza n. 9359 del 06/09/1995 (Rv. 493912 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Danno - Risarcimento - Liquidazione - Adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione - Limite nelle regole della procedura fallimentare.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493912-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

Il principio secondo cui in materia di risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale, trattandosi di un debito di valore, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione deve esser compiuto d'ufficio, anche in grado d'appello, trova limite nelle regole proprie della procedura fallimentare, secondo le quali, ai sensi degli artt. 55 e 59 della legge fall., alla data della dichiarazione di fallimento si cristallizza il credito verso il fallito e sui crediti chirografari non sono dovuti gli interessi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)