Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24182 del 13/11/2014 (Rv. 633427 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza che provvede sulle istanze istruttorie, pur a fronte di eccezione d'incompetenza - Valore di pronuncia implicita sulla competenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento del giudice che, dopo aver rinviato la causa per la discussione sull'eccezione d'incompetenza, ritualmente proposta, disponga per l'istruzione della controversia nel merito, comporta dichiarazione implicita sulla competenza territoriale, dovendosi ritenere tale soluzione coerente con l'esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l'autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia e rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, con il quale, per contro, contrasta lo svolgimento di un'istruttoria destinata a rimanere inutile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)