Sez. L, Sentenza n. 12381 del 29/11/1995 (Rv. 494881 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Incompetenza - Rilevabilità "ex officio" dopo i provvedimenti istruttori - Esclusione - Riserva di decisioni nella prima udienza di discussione sulla relativa eccezione - Facoltà del giudice - Implicito rigetto dell'eccezione medesima - Esclusioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Il difetto di competenza territoriale del pretore in funzione di giudice del lavoro (competenza che, essendo inderogabile suole anche definirsi funzionale) non è rilevabile "ex officio" dopo l'adozione dei provvedimenti relativi all'istruzione probatoria; restando peraltro consentita al giudice - nonostante il dettato del quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - la facoltà, nella prima udienza di discussione, di riservarsi di decidere successivamente sull'eccezione d'incompetenza predetta tempestivamente sollevata dal convenuto, senza che tale riserva possa in alcun caso considerarsi equiparabile a rigetto dell'eccezione stessa ed a contestuale declaratoria affermativa della competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)