Sez. L, Sentenza n. 3027 del 29/03/1999 (Rv. 524723 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Lavoratori subordinati - Assistenza a familiare handicappato - Diritto alla scelta alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Limiti - Previa interruzione della convivenza al momento dell'assunzione - Applicabilità del diritto di scelta - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)