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Sez. L, Sentenza n. 1396 del 25/01/2006 (Rv. 586322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Sede di lavoro - Diritti del familiare lavoratore dell'handicappato ex art. 33, quinto comma, legge n. 104 del 1992 - Riconoscibilità - Presupposti - Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche - Vacanza del posto - Sufficienza - Esclusione - Disponibilità secondo l'autonomia organizzativa dell'amministrazione - Necessità - Prova - Onere a carico del lavoratore attore.
Stato
decisa il 2006-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve negare che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi, invece, necessario, che i posti, oltre che vacanti, siano anche "disponibili". L'onere probatorio attinente alla sussistenza di quest'ultimo requisito, siccome concernente i fatti costitutivi del diritto al trasferimento di sede, compete al lavoratore attore, risolvendosi l'eccezione di inesistenza dello stesso, da parte dell'Amministrazione, in una mera difesa.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)