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Sez. 1, Sentenza n. 709 del 14/03/1974 (Rv. 368546 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - ERRORE DI APPREZZAMENTO O DIFETTO DI CALCOLO - IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DELL'AGO - LIMITI - FONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368546-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - ERRORE DI APPREZZAMENTO O DIFETTO DI CALCOLO - IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITA - POTERI DELL'AGO - LIMITI - FONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il ricorso al giudice ordinario previsto dal terzo comma dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione, costituisce una impugnativa di mera legittimita, il cui oggetto e limitato all'accertamento dei vizi suddetti. Il giudice ordinario deve pertanto accertare soltanto se il denunziato vizio sussiste, e non esaminare anche la fondatezza della valutazione adottata dalla commissione. L'indagine, peraltro, deve essere effettuata in base alla sola decisione impugnata, senza possibilita di integrare o variare la motivazione della decisione stessa, sia pure in base agli Atti del procedimento amministrativo. (Conf 1926'71, mass n 352494).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)