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Sez. 3, Sentenza n. 42186 del 30/09/2003 Cc. (dep. 05/11/2003) Rv. 226414 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro probatorio - Reati tributari - Dichiarazioni fraudolente - Sequestro di documenti anteriori al periodo per il quale si ipotizza il reato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226414-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

In tema di indagini circa il reato di dichiarazioni fraudolente relative ai redditi percepiti mediante fattura o altra documentazione, è legittimo il sequestro probatorio di tale documentazione anche se risalente ad epoca anteriore all'anno in ordine al quale si ipotizza la commissione del reato, atteso che ai fini dell'accertamento del reato medesimo (considerata la possibilità offerta dalla normativa tributaria di utilizzare eventuali crediti derivanti da precedenti esercizi, e comunque la necessità dell'indagine di ricostruire le effettive vicende fiscali dell'indagato) anche tale documentazione anteriore va considerata pertinente al reato "de quo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)