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Sez. 3, Sentenza n. 40642 del 19/09/2003 Cc. (dep. 28/10/2003) Rv. 227271 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Credito di imposta derivante da reati tributari - Sequestro probatorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227271-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

È ammissibile il sequestro probatorio di un credito di imposta, allorché l'obbligo di prestazione di una somma, che ne costituisce l'oggetto, sia il prodotto ed il profitto di reati tributari (consistiti, nella specie, nella emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella frode ai danni del fisco ex articoli 2, 4, e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000), in quanto, in tal caso, la somma sequestrata, a fini probatori, non ha perduto la propria identità, confondendosi con altro denaro fungibile (come avverrebbe, invece, attraverso il deposito presso un istituto di credito), ma costituisce una cosa mobile determinata e specifica costituita da un credito inesistente e perciò non dovuto. (Nella specie si tratta del sequestro di un credito di imposta presso l'Agenzia delle Entrate, ove era disponibile ed esigibile la somma corrispondente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)