Sez. 2, Sentenza n. 4198 del 02/05/1994 (Rv. 486434 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Prescrizione del diritto del committente | Decorrenza - Data dell'accertamento del vizio - Ininfluenza.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Prescrizione del diritto del committente
La responsabilità extracontrattuale del costruttore nei confronti del committente (e dei suoi aventi causa) per i danni conseguenti alla rovina (o pericolo di rovina) o ai gravi difetti di costruzione dell'immobile è subordinata dall'art. 1669 cod. civ. alla denuncia nel termine di decadenza di un anno dalla data della scoperta ed è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla data della denuncia. Il primo dei predetti termini, essendo legato alla scoperta, presuppone l'adeguata conoscenza da parte del committente, del vizio e delle sue cause, mentre il secondo, essendo legato alla denuncia, prescinde dalla data dell'accertamento del vizio che, con la denuncia, il committente ha rivelato di conoscere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)