Sez. 2, Sentenza n. 7612 del 17/07/1999 (Rv. 528724 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Decorrenza del primo termine - Dalla sufficiente conoscenza della gravità dei difetti dell'opera, pregiudizievoli della statica e della lunga durata, causalmente riferibile all'appaltatore - Decorrenza del secondo termine - Dalla denunzia, indipendentemente dall'epoca della predetta conoscenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE
L'azione di responsabilità extracontrattuale del committente (e dei soggetti nella cui disponibilità l'opera perviene, qualunque sia il titolo derivativo)nei confronti dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla denunzia (non necessariamente atto autonomo di manifestazione di volontà attributiva di responsabilità) di difetti di costruzione, che pregiudicano la statica o la lunga durata dell'opera che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro scoperta, e si prescrive nel termine di un anno dalla denunzia. Il primo termine, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione della appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell' entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale a quest'ultimo; il secondo, invece, essendo cronologicamente legato alla denunzia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)