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Sez. 1, Sentenza n. 6908 del 23/07/1997 (Rv. 506209 - 01)

ACQUE - ACQUE SOTTERRANEE - IN GENERE | Occupazione di un fondo per la costruzione d'una fognatura urbana - Indennità di occupazione o risarcimento dei danni - Domanda - Tribunale regionale delle acque - Devoluzione - Esclusione - Giudice ordinario - Cognizione - Devoluzione.
Stato
decisa il 1997-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506209-01

ACQUE - ACQUE SOTTERRANEE - IN GENERE

Le acque nere convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche elencate nell'art. 1 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, sicché, le fognature nelle quali le acque medesime sono convogliate non possono considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140 lett. d) T.U. cit., con la conseguenza che appartiene al giudice ordinario, e non al Tribunale regionale delle acque, la competenza delle domande di pagamento della indennità di occupazione di un fondo per la costruzione d'una fognatura urbana o di risarcimento dei danni conseguenti a tale occupazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 art. 140, Legge 30/07/1959 num. 595 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)