Sez. U, Sentenza n. 913 del 12/03/1975 (Rv. 374299 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PROCEDIMENTO - ATTO (RICORSO) INTRODUTTIVO - SOSPENSIONE ESECUZIONE ATTO IMPUGNATO - REGIME ANTERIORE AL FUNZIONAMENTO DEI TAR - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - SUSSISTENZA.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PROCEDIMENTO - ATTO (RICORSO) INTRODUTTIVO - SOSPENSIONE ESECUZIONE ATTO IMPUGNATO - REGIME ANTERIORE AL FUNZIONAMENTO DEI TAR - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA - SUSSISTENZA.*
Appartiene alla giurisdizione del consiglio di stato, quale unico organo del complesso giurisdizionale amministrativo esistente e funzionante nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971 n 1034 (istitutiva dei tribunali regionali amministrativi) e la data di insediamento di questi ultimi organi, il compito di decidere sulle istanze di sospensione dei provvedimenti amministrativi impugnati, dinanzi ai medesimi tribunali con ricorsi proposti nel suddetto periodo e relativi a materie diverse da quelle contemplate nell'art 38 della citata legge. (V 3206/74, mass n 371718; V 2595/74, mass n 371032).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)