Sez. U, Sentenza n. 3206 del 28/10/1974 (Rv. 371718 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - IN GENERE - COMPETENZA ALLA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE NEL PERIODO TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E L'INSEDIAMENTO DI QUESTI ORGANI - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZA EDILIZIA.*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - IN GENERE - COMPETENZA ALLA PRONUNCIA SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE NEL PERIODO TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E L'INSEDIAMENTO DI QUESTI ORGANI - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZA EDILIZIA.*
La giurisdizione del giudice amministrativo non ha subito alcuna limitazione o sospensione, nel periodo compreso fra la data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e l'insediamento di questi organi, anche per quanto concerne i ricorsi gia pendenti dinanzi al consiglio di stato alla data anzidetta e relativi a materie diverse da quelle specificamente indicate dall'art 38 della citata legge. Pertanto, il giudice amministrativo ha conservato, in ordine a tali ricorsi e per il periodo anzidetto, la Competenza a pronunziarsi sull'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e sul merito della controversia. (nella specie, alla data di entrata in vigore della legge n 1034 del 1971, pendeva dinanzi al consiglio di stato un ricorso per l'annullamento di una licenza edilizia ed il consiglio, nel periodo compreso fra tale data e l'insediamento dei tribunali amministrativi regionali, aveva disposto la sospensione del provvedimento impugnato. Il resistente aveva eccepito, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, il difetto temporaneo della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine sia all'annullamento, che alla sospensione della licenza, aggiungendo che quest'ultima, durante il cennato periodo, avrebbe potuto, se mai, essere disposta dal giudice ordinario. La suprema Corte ha disatteso questo assunto, enunziando il principio di cui in massima). (V 823'73, mass n 363092).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)