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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 277 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-03, depositata il 1992-06-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:277
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18479

  • Pena
  • Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato
  • Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo
  • Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati di particolare gravità
  • Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - V. Ord. n. 152/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del 1992; e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze