Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 277 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18479
- Pena
- Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato
- Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo
- Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati di particolare gravità
- Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del 1992;
e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze