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Sez. L, Sentenza n. 6317 del 05/05/2001 (Rv. 546468 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Benefici combattentistici ex art. 2 legge n. 336/1970 - Applicazione - Limite temporale - Liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita - Successivi meccanismi di perequazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546468-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'art. 2, primo comma della legge n. 336 del 1970 sui benefici in favore degli ex - combattenti si applica sino al momento della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza e non opera, salva diversa espressa previsione contrattuale, in occasione della eventuale successiva applicazione di meccanismi di perequazione automatica per effetto di istituti contrattuali che disciplinano pensioni integrative (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accertato il diritto dell'ex dipendente di istituto di credito, in base al Regolamento pensionistico interno, a differenze di pensione derivanti dall'applicazione dei benefici combattentistici agli incrementi dello stipendio per effetto dell'assorbimento di varie indennità).

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)