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Sez. L, Sentenza n. 13927 del 24/07/2004 (Rv. 575669 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Tutela dei dipendenti ex D.Lgs. n. 80 del 1992 - Pagamento delle retribuzioni non percepite relative agli ultimi tre mesi del rapporto - Obbligo del Fondo di garanzia - Massimale correlato a tre mesi dell'integrazione salariale - Determinazione - "Riproporzionamento" del massimale in riferimento all'entità degli importi retributivi già percepiti - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575669-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia, ex art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 (attuativo della direttiva comunitaria 80/987), di pagare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, il massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, entro il quale opera la garanzia, si riferisce all'intero trimestre e rimane fermo ed inalterato, qualunque sia l'importo retributivo già eventualmente percepito; pertanto, il medesimo massimale non può essere "riproporzionato" a seconda degli acconti già corrisposti al lavoratore con riferimento al periodo retributivo garantito dal Fondo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)