Sez. L, Sentenza n. 23930 del 23/12/2004 (Rv. 579463 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore inerente agli ultimi tre mesi del rapporto - Qualificabilità come assicurazione sociale - Conseguenze - Idoneità ad interrompere il termine di prescrizione annuale degli atti interruttivi indirizzati al datore di lavoro o agli organi della procedura concorsuale - Esclusione - Esenzione dalle spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'obbligazione concernente il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, posta a carico del Fondo di garanzia, gestito dall'INPS, dal D.Lgs. 27 febbraio1992 n.80 nel caso di insolvenza del datore di lavoro, costituisce oggetto di una vera e propria assicurazione sociale, con elementi di analogia con l'assicurazione privatistica dei crediti; ne consegue, da un lato, che lo specifico termine annuale di prescrizione del credito nei confronti del Fondo, decorrente dal perfezionamento della esigibilità del credito stesso, non è interrotto per effetto di atti rivolti al datore di lavoro, oppure agli organi della procedura concorsuale, e, dall'altro, che all'azione avente ad oggetto il medesimo credito sono applicabili le disposizioni dell'art. 152 disp.att.cod. proc. civ. in materia di spese del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1980 num. 987, Legge 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)