Sez. L, Sentenza n. 3985 del 04/10/1989 (Rv. 463811 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - AUMENTI PERIODICI DELLE RETRIBUZIONI PER SCATTI DI ANZIANITÀ - COMPUTABILITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RICALCOLO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - AUMENTI PERIODICI DELLE RETRIBUZIONI PER SCATTI DI ANZIANITÀ - COMPUTABILITÀ - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI RICALCOLO - INSUSSISTENZA.*
La disposizione del primo comma dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977 n. 91, non vieta che gli aumenti periodici della retribuzione per scatti di anzianità operino, in conformità alla disciplina contrattuale prevalente nel settore industriale, anche sulla indennità di contingenza; ciò, in particolare, anche per quanto riguarda il divieto di ricalcolo, dal momento che la ratio di questo, essendo costituita dall'intento di impedire effetti moltiplicatori della retribuzione, non viene in alcun modo lesa da un meccanismo che, senza incidere percentualmente sulla paga base, operi anno per anno, separatamente, sui soli aumenti periodici. (principio affermato, nella specie, con riguardo all'art. 258 del C.C.n.L. 8 luglio 1982 per le aziende del settore turismo, concernente la previsione di scatti triennali computati anche sull'indennità di contingenza). (Conf 537/87, mass n 450262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)