Sez. L, Sentenza n. 1048 del 13/02/1990 (Rv. 465305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTO AZIENDALE ADOTTANTI GLI STESSI TERMINI TESTUALI PER DEFINIRE LA BASE DI CALCOLO DI UN'ANALOGA MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE - ESTINZIONE A QUELLA AZIENDALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO NAZIONALE E CONTRATTO AZIENDALE ADOTTANTI GLI STESSI TERMINI TESTUALI PER DEFINIRE LA BASE DI CALCOLO DI UN'ANALOGA MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE - ESTINZIONE A QUELLA AZIENDALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Con riguardo all'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi post corporativi e non efficaci erga omnes - che non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale - l'adozione degli stessi termini testuali da parte del contratto collettivo nazionale e di quello aziendale per definire la base di calcolo di una analoga maggiorazione retributiva da ciascuno di essi contemplata non comporta che successive modifiche, introdotte dalla contrattazione nazionale per la maggiorazione da essa disciplinata, debbano essere necessariamente estese alla corrispondente maggiorazione istituita dalla contrattazione aziendale, salvo che non vi sia in quest'ultima un rinvio formale alla prima. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando un accordo aziendale che aveva istituito una maggiorazione, calcolata anche sull'indennità di contingenza, in favore dei lavoratori addetti ad impianti a ciclo continuo in aggiunta ad analoga maggiorazione prevista dal C.C.n.L. 30 giugno 1973 per i dipendenti di aziende della carta - aveva ritenuto che il blocco della contingenza introdotto dal successivo C.C.n.L. 15 luglio 1977 per quest'ultima maggiorazione si estendesse, pur in Mancanza di espressa disciplina, anche alla maggiorazione aziendale). (V 926/89, mass n 463811; (V 2701/88, mass n 458386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Contr. Coll. 30/06/1973, Contr. Coll. 15/07/1977
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)