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Sez. L, Sentenza n. 3742 del 09/06/1981 (Rv. 414380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA EX ART 20 DELLA LEGGE N 1101 DEL 1971 - IMPRESE NON ESERCITANTI ATTIVITA ESSENZIALMENTE TESSILE PER IL CARATTERE MISTO DEL PRODOTTO FINITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA EX ART 20 DELLA LEGGE N 1101 DEL 1971 - IMPRESE NON ESERCITANTI ATTIVITA ESSENZIALMENTE TESSILE PER IL CARATTERE MISTO DEL PRODOTTO FINITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Non hanno diritto alla riduzione dell'aliquota contributiva per gli assegni familiari a norma dell'art 20 della legge 1 dicembre 1971 n 1101 (ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della industria e dell'artigianato tessile) le imprese che non esercitano attivita essenzialmente tessile, per il carattere misto del prodotto finito che, non classificabile tra quelli previsti dalla Sezione undicesima della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con DPR 26 giugno 1965 n 723, trova collocazione in altra Sezione della stessa tariffa. (in applicazione del principio di cui alla massima e stata ritenuta corretta la decisione di merito che aveva escluso una impresa dal diritto alla riduzione contributiva, per essere l'attivita della stessa diretta alla produzione di ruote e spazzole per la lucidatura dei metalli, composte da un tessuto lavorato, fissato a sostegni di metallo, di legno o di cartone, non limitata alla fabbricazione di prodotti tessili, ma comprendenti la loro Unione con i supporti per comporre un prodotto misto con una propria individualita distinta dai componenti, tutti di pari Rilevanza per la qualificazione del prodotto finito).*

Riferimenti normativi: DPR 26/06/1965 num. 723, Legge 01/12/1971 num. 1101 art. 1, Legge 01/12/1971 num. 1101 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)