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Sez. L, Sentenza n. 5482 del 09/11/1985 (Rv. 442696 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ART. 1 D.L. 5 LUGLIO 1971 N. 431 - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE - APPLICAZIONE ALLE IMPRESE DI CONFEZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442696-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ART. 1 D.L. 5 LUGLIO 1971 N. 431 - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE - APPLICAZIONE ALLE IMPRESE DI CONFEZIONI - ESCLUSIONE.*

Le imprese del settore tessile - in favore delle quali il d.l. n. 431 del 1971 (convertito con modificazioni nella legge n. 590 del 1971) ha previsto il beneficio dello sgravio contributivo - sono solo quelle produttrici di filati e tessuti secondo quanto è fatto palese dalla inequivoca nomenclatura merceologica, che non può essere dilatata fino a comprendere qualsiasi impresa che utilizzi il tessuto - insieme ad altri materiali diversi dal tessuto come dal filato - per produrre nuovi beni, quale un'impresa di confezioni. Tale interpretazione trova peraltro conferma nella successiva legge n. 1101 del 1971 che - estendendo il beneficio de quo - ha considerato tessili anche le imprese la cui attività fosse diretta a produrre i beni compresi nella Sezione II della tariffa doganale, tra cui le imprese di confezioni. (V 3202/85, mass n 440880; (V 311/84, mass n 432585; (V 3742/81, mass n 414380).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Decreto Legge 05/07/1971 num. 431 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 590, Legge 01/12/1971 num. 1101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)