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Sez. L, Sentenza n. 12035 del 04/12/1993 (Rv. 484624 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Indebito antecedente all'entrata in vigore dell'art. 13 legge n. 412 del 1991 - Sentenza n. 39 del 1993 della Corte Costituzionale - Effetti - Art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Erroneo pagamento di somme dopo l'estinzione, ex art. 19 legge n. 843 del 1978, del diritto a quote fisse di perequazione automatica - Estensione.
Stato
decisa il 1993-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484624-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 39 del 1993 della Corte Costituzionale) dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui prevedeva l'applicabilità della disciplina ivi stabilita in tema di ripetizione di indebito previdenziale anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, o comunque pendenti alla medesima data, il rapporto controverso relativo ad un pagamento di indebito effettuato in epoca antecedente continua ad essere regolato dall'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (nel testo previgente alle disposizioni interpretative dettate dalla legge sopravvenuta), che trova applicazione anche nell'ipotesi di erroneo pagamento di somme dopo l'estinzione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843 del 1978, del diritto a quote fisse di perequazione automatica del trattamento pensionistico.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)