Sez. 5 - , Ordinanza n. 15928 del 08/06/2021 (Rv. 661427 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Apertura del fallimento - Interruzione del processo - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Perfezionamento della notifica del ricorso successivamente alla dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'intervenuta modifica dell'art. 43 l.fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata presso il destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)