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Sez. 1 - , Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022 (Rv. 666564 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666564-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento.

Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1728, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)