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Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 21/04/1993 (Rv. 481954 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere | Atto di riassunzione del giudizio di primo grado - Nullità per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale - Denunzia del vizio al giudice d'appello come vizio della sentenza - Rimessione delle parti al giudice di primo grado - Esclusione - Dichiarazione della nullità e pronuncia nel merito.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481954-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere

Nel caso di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, per avere l'attore in riassunzione assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale, il giudice di appello, al quale tale vizio sia stato denunziato come vizio della sentenza emanata dallo stesso giudice di primo grado, non può rimettere le parti davanti a quest'ultimo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 - 354, cod. proc. civ., ma, dichiarata la sussistenza della nullità e disposta l'eventuale rinnovazione dello atto nullo, deve pronunziarsi nel merito della domanda dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)