Sez. 1, Sentenza n. 11089 del 06/06/1977 Ud. (dep. 23/09/1977) Rv. 136767 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA, ANCHE OMISSIVA, AVENTE AD OGGETTO L'ELUSIONE DELLE INVESTIGAZIONI DELL'AUTORITA - SILENZIO E RETICENZA - IDONEITA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA, ANCHE OMISSIVA, AVENTE AD OGGETTO L'ELUSIONE DELLE INVESTIGAZIONI DELL'AUTORITA - SILENZIO E RETICENZA - IDONEITA.*
Il delitto di favoreggiamento personale si concreta in una qualsiasi condotta, anche omissiva, avente ad oggetto il risultato di consentire all'autore d'un crimine di eludere le investigazioni dell'autorita e di sottrarsi alle ricerche di questa. Pertanto, il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie, pur nella loro genericita, costituiscono comportamenti omissivi idonei a configurare l'ipotesi di reato in un discorso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)