Sez. 6, Sentenza n. 10306 del 01/06/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155906 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA OMISSIVA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: SILENZIO, RETICENZA, RIFIUTO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA OMISSIVA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: SILENZIO, RETICENZA, RIFIUTO.*
L'elemento oggettivo del delitto di favoreggiamento personale è costituito dalla condotta, anche omissiva, che consenta all'autore di un reato di eludere le investigazioni dell'autorità e di sottrarsi alle ricerche. Il silenzio, la reticenza ed il rifiuto di fornire notizie sono comportamenti idonei ad integrare gli estremi del delitto previsto dall'art. 378 cod. pen.. (V mass n 147624; (Conf mass n 154142; (Conf mass n 150100; (Conf mass n 147524; (Conf mass n 143529; (Conf mass n 136767).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)