diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5352 del 04/10/1988 (Rv. 459997 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - CONTROVERSIA ERRONEAMENTE INSTAURATA COL RITO ORDINARIO - DECLARATORIA D' INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - TERMINE DI RIASSUNZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - TERMINE EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459997-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA - CONTROVERSIA ERRONEAMENTE INSTAURATA COL RITO ORDINARIO - DECLARATORIA D' INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE ADITO - TERMINE DI RIASSUNZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - TERMINE EX ART. 428 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 428 cod. proc. civ., secondo cui il giudice che, in relazione ad una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., ritenga la propria incompetenza, tempestivamente eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio, e rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito speciale, si riferisce ai procedimenti promossi in primo grado con il rito del lavoro e quindi concerne la Competenza per territorio, regolata dall'art. 413 cod. proc. civ., e non già la Competenza per materia. Pertanto tale disposizione non è applicabile anche alle controversie di lavoro che siano state erroneamente instaurate col rito ordinario innanzi ad un giudice incompetente per materia, trovando invece in tal caso applicazione la disciplina generale posta dagli artt. 38 e 50 cod. proc. civ.. consegue che, in tal caso in cui è dichiarata l'incompetenza per materia del giudice adito, il termine per la riassunzione della causa non è quello di trenta giorni previsto dall'art. 428, ma quello fissato nella sentenza dichiarativa dell'incompetenza (per materia) ed in Mancanza quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa, termine che è rispettato col deposito del ricorso nella cancelleria del nuovo giudice. (V 214/87, mass n 449980; (V 413/87, mass n 450154; (V 4116/87, mass n 452890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)