Sez. L, Sentenza n. 7368 del 02/06/2000 (Rv. 537193 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Incompetenza - Termine di riassunzione dinanzi al giudice competente - Fissazione di un termine superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall'art. 428 secondo comma cod. proc. civ. - Riassunzione entro il termine fissato dal giudice ma oltre quello di trenta giorni - Tempestività.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
In relazione all'ipotesi di incompetenza prevista dall'art. 428 cod. proc. civ., qualora il giudice erroneamente fissi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente un termine superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dal secondo comma di tale articolo, deve ritenersi tempestiva la riassunzione effettuata dalla parte entro il più lungo termine indicato dal provvedimento, poiché l'attività di impulso processuale della parte si svolge necessariamente, in tal caso, sulla base del provvedimento del giudice, il quale, per l'autoritatività che lo assiste, "regge" la situazione processuale finché non sia rimosso nei modi previsti dal codice di rito, sicché l'errore commesso nell'attività di informazione e ricognizione del dato normativo vale a rendere inoperativa la perentorietà del termine sancita dalla norma, rimanendo comunque salvaguardato il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 428, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)