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Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 17/10/1975 (Rv. 377518 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA.*
Stato
decisa il 1975-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377518-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA.*

L'assegno previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898 (sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) non ha carattere alimentare, ne funzione di mantenimento, ma ha, invece, natura composita, in relazione ai criteri che il giudice deve applicare quando e chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di corresponsione. Esso, cioe, ha carattere assistenziale, in relazione al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei soci, risarcitorio in senso ampio, con riguardo al criterio concernente le ragioni della divisione ed, infine, compensativo per quanto attiene al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. (V 2340/75, mass n 376188).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)