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Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 12/06/1975 (Rv. 376188 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - CONSEGUENZE - NATURA RISARCITORIA - LIMITI - DANNO MORALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376188-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - CONSEGUENZE - NATURA RISARCITORIA - LIMITI - DANNO MORALE - ESCLUSIONE.*

L'assegno previsto dall'art 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970, n 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ha natura composita, e piu precisamente: assistenziale, perche attraverso la considerazione delle condizioni economiche di ciascuno dei coniugi la legge tutela quello la cui situazione economica si sia deteriorata per effetto del divorzio; risarcitoria (in senso lato) perche, avendo riguardo alle ragioni della decisione, il giudice attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alle responsabilita per il fallimento del matrimonio; compensativa, perche in base al riferimento al contributo dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, con l'assegno si da Rilevanza economica all'impegno personale ed agli apporti di carattere economico prestati in vista del benessere della famiglia. Nell'ambito di applicazione del criterio risarcitorio si riconosce al coniuge incolpevole del fallimento del matrimonio il diritto ad essere reintegrato del danno risentito a seguito del mutamento di stato conseguente al divorzio. Tale danno, anche se e da intendere in senso lato, per essere risarcibile deve essere necessariamente di carattere economico- patrimoniale, non rinvenendosi, nella normativa sul divorzio, una specifica previsione di risarcibilita del danno morale. (nella specie, era stato chiesto, dalla donna, il risarcimento del danno morale subito per la perdita del prestigio sociale, che avrebbe continuato a godere qualora non fosse stato pronunciato il divorzio dal marito, data la posizione sociale di questi). (V 2008/74, mass n 370270; 1194/74, mass n 369240).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)