Sez. L, Sentenza n. 14801 del 27/06/2006 (Rv. 590165 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Periodi di esercizio professionale in situazioni di incompatibilità - Valutabilità ai fini pensionistici - Esclusione - Art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319 - Irretroattività - Beneficio della retrodatazione degli effetti dell'iscrizione ex art. 12 della legge n.141 del 1992 - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Con riguardo al sistema di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori, il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale espletato in situazioni d'incompatibilità, stabilito dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, trova applicazione solo per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale legge, la quale non ha efficacia retroattiva. Peraltro, il beneficio della retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, previsto dall'art. 12 della legge n. 141 del 1992, è direttamente connesso, attraverso il rinvio all'art. 29 della legge n. 576 del 1980 (che fa riferimento all'art. 2 della legge n. 319 citata) al possesso dei requisiti stabiliti da quest'ultima norma per l'iscrizione alla Cassa.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 29 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)