Sez. L, Sentenza n. 911 del 15/02/1989 (Rv. 461907 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PERIODI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - NON VALUTABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO, PER IL PERIODO PRECEDENTE, DELL'ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE SVOLTA - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PERIODI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - NON VALUTABILITÀ AI FINI PENSIONISTICI - RIFERIMENTO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO, PER IL PERIODO PRECEDENTE, DELL'ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE SVOLTA - IRRILEVANZA.*
Con riguardo al sistema di previdenza ed assistenza in favore di avvocati e procuratori, il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di Esercizio professionale espletato in situazioni d'incompatibilità, stabilito dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, trova applicazione solo per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale legge, che ha portata innovativa ed efficacia solo per il futuro. Pertanto, non potendo la nuova legge trovare applicazione nei confronti di quei rapporti assicurativi già svoltisi sotto l'impero della precedente legislazione, è indifferente che nel periodo antecedente la vigenza della legge n. 319 del 1975 l'Esercizio dell'attività forense sia stato svolto in situazioni di incompatibilità e quindi è del tutto superfluo l'accertamento di quale attività sia stata prevalente. (V 4572/88, mass n 45948; (V 6777/87, mass n 454982; (V 2576/80, mass n 406310).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)