diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021 (Rv. 661600 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Improponibilità per la prima volta nel giudizio di appello.
Stato
decisa il 2021-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661600-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/07/2000 num. 212 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)