Sez. T, Ordinanza n. 3466 del 17/02/2026 (Rv. 678015-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Causa di non punibilità ex art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Domanda del contribuente - Necessità - Proposizione per la prima volta in appello - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiararne l'inapplicabilità per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)