Sez. U, Sentenza n. 61 del 17/03/2000 (Rv. 535224 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO IN GENERE | Controversie in tema di separazione personale tra coniugi - Proposta da cittadino italiano nei confronti di cittadino straniero - Giurisdizione del giudice italiano ex art. 32 legge 218/95 - Sussistenza - Giurisdizione del giudice del domicilio del coniuge straniero (ex art. 5 legge n. 523 del 1905) - Esclusione - Fondamento (abrogazione della legge 523/1905).
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - ELEMENTI DI COLLEGAMENTO IN GENERE
Va affermata la giurisdizione del giudice italiano nell'ipotesi di azione di separazione proposta da cittadino italiano nei confronti di coniuge straniero, giusta disposto dell'art. 32 della legge n. 218 del 1995, senza che possa, in contrario, invocarsi la disposizione dell'art. 2 della stessa legge (a mente della quale sono fatte comunque salve le diverse disposizioni contenute in Convenzioni internazionali vigenti in Italia) con riferimento all'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, esecutiva in Italia con legge n. 523 del 1905 (a norma del quale la giurisdizione "appartiene al giudice dello Stato ove domicilia il convenuto"), non essendo più in vigore tale normativa nel nostro Paese, con effetto dal primo giugno 1994, a seguito di denuncia del 2 gennaio 1990.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 32, Legge 07/09/1905 num. 1905 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)