Sez. U, Sentenza n. 7625 del 15/10/1987 (Rv. 455534 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA PROPOSTA DA UN ITALIANO CONTRO UNO STRANIERO DOMICILIATO IN PAESE ADERENTE ALLA CEE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEROGA PARZIALE EX ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - CONSEGUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA PROPOSTA DA UN ITALIANO CONTRO UNO STRANIERO DOMICILIATO IN PAESE ADERENTE ALLA CEE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI - CRITERIO DI COLLEGAMENTO EX ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEROGA PARZIALE EX ART. 59 DELLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - CONSEGUENZA.*
Con riguardo alla controversia contrattuale proposta da un italiano contro uno straniero domiciliato in Paese aderente alla CEE, ed al fine del riscontro della Competenza giurisdizionale del giudice italiano, il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), secondo cui detta giurisdizione sussiste quando l'obbligazione corrispondente al diritto vantato dall'attore debba essere eseguita in Italia, alla stregua della legge che regola il rapporto secondo il diritto internazionale privato dello stato, trova parziale deroga, per il caso in cui si tratti del prezzo di compravendita di cose mobili materiali, e l'indicato Paese sia altresì aderente alla convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816), nel disposto dell'art. 59 di tale ultima convenzione, il quale, prevalendo su detto diritto internazionale privato, fissa il suddetto luogo dell'adempimento nel domicilio (o residenza abituale) del venditore. In questa ipotesi, pertanto, la presenza in Italia del domicilio dell'attore vale a determinare la giurisdizione del giudice adito. (V 3146/83, mass n 428057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)