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Sez. U, Sentenza n. 2833 del 05/12/1966 (Rv. 325394 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NUOVA ESPROPRIAZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI RETROCESSIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO PRIMO ESPROPRIATO ALL'INDENNITA - CREDITO VERSO IL SECONDO ESPROPRIATO - PRINCIPIO NOMINALISTICO - OBBLIGO DEL PRIMO ESPROPRIATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO DEI BENI RELITTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325394-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - IN GENERE - NUOVA ESPROPRIAZIONE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI RETROCESSIONE - DIRITTO DEL PROPRIETARIO PRIMO ESPROPRIATO ALL'INDENNITA - CREDITO VERSO IL SECONDO ESPROPRIATO - PRINCIPIO NOMINALISTICO - OBBLIGO DEL PRIMO ESPROPRIATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO DEI BENI RELITTI - INSUSSISTENZA.*

Il proprietario, nell'ipotesi di seconda espropriazione, intervenuta nel corso del procedimento di retrocessione del bene espropriato o dei relitti di esso, ha soltanto un diritto di credito, soggetto al principio nominalistico, nei confronti del primo espropriante, a sua volta espropriato, e non puo essere tenuto, pertanto, al pagamento del prezzo dei relitti che, mancando la possibilita della retrocessione, egli non riottiene.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)