Sez. U, Sentenza n. 1757 del 20/05/1969 (Rv. 340801 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - RETROCESSIONE PER MANCATA O PARZIALE UTILIZZAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - RISOLUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON EFFICACIA EX NUNC - EFFETTI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIATO DI CORRISPONDERE IL VALORE ATTUALE DEL BENE - SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE AI DANNI DELL'ESPROPRIANTE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO ALL'INDENNITA RELATIVA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RETROCESSIONE - RETROCESSIONE PER MANCATA O PARZIALE UTILIZZAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - RISOLUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON EFFICACIA EX NUNC - EFFETTI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIATO DI CORRISPONDERE IL VALORE ATTUALE DEL BENE - SUCCESSIVA ESPROPRIAZIONE AI DANNI DELL'ESPROPRIANTE - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO ALL'INDENNITA RELATIVA.*
La retrocessione di aree espropriate per pubblica utilita, ai sensi sia dell'art 60, sia dell'art 63 della legge 25 giugno 1865, n 2359 non opera la risoluzione del decreto di espropriazione, ma attua, concorrendo le condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprieta con efficacia ex nunc, in conseguenza dell'Esercizio di un diritto potestativo dell'espropriato di chiedere il trasferimento del bene. In conseguenza del carattere costitutivo della pronuncia di retrocessione, l'espropriato deve corrispondere all'espropriante il valore attuale del bene, che Forma oggetto della retrocessione. Nel caso in cui intervenga una successiva espropriazione, ai danni del precedente espropriante, relativamente ai beni, che dovrebbero formare oggetto della retrocessione, il diritto dell'espropriato si converte in quello di ottenere l'indennita corrisposta per tale successiva espropriazione, non potendo l'espropriante essere tenuto a restituire cio che e uscito dal suo patrimonio per effetto del secondo trasferimento coattivo. (V 607'67, mass n 326599 2833'66, mass n 325392, 325393 325394).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)