Sez. 2, Sentenza n. 235 del 16/07/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147316 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - IRRILEVANZA DI FATTI SUCCESSIVI - VALUTAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - IRRILEVANZA DI FATTI SUCCESSIVI - VALUTAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
La valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, deve essere operata con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata direttamente dall'Azione del colpevole nel momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza, successivi al reato medesimo. Detta valutazione va fatta con riguardo ai valori monetari del tempo in cui e stato cagionato il pregiudizio patrimoniale, senza tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. (Conf mass nn 136665, 139678, 142269).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)