diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 23/09/1988 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182674 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE "AD QUEM" (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA DICHIARATIVA DI INAMMISSIBILITÀ - NATURA DI ORDINANZA - SUSSISTENZA - DEDOTTO MANCATO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182674-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE "AD QUEM" (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA DICHIARATIVA DI INAMMISSIBILITÀ - NATURA DI ORDINANZA - SUSSISTENZA - DEDOTTO MANCATO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata con ordinanza del giudice "ad quem", a norma dell'art. 209 cod. proc. pen., ma qualora venga dichiarata con sentenza, anteriormente al dibattimento, non può essere dedotto come motivo di nullità il mancato interrogatorio dell'imputato. In tal caso, invero, la pronuncia del giudice di appello (per quanto riguarda l'anzidetta inammissibilità dell'impugnazione) ha solo formalmente valore di sentenza, essendo dal punto di vista sostanziale una ordinanza, e pertanto non trovano applicazione le norme relative al dibattimento, mentre l'imputato è salvaguardato dalla notifica dell'estratto della pronuncia di inammissibilità, soggetta a ricorso per Cassazione. (Conf mass n 157997, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)