Sez. 2, Sentenza n. 2438 del 08/07/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 157997 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA ESCLUSIVAMENTE DICHIARANTE L'INAMMISSIBILITÀ - NATURA DI ORDINANZA - SUSSISTENZA - ASSERITA IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - SENTENZA ESCLUSIVAMENTE DICHIARANTE L'INAMMISSIBILITÀ - NATURA DI ORDINANZA - SUSSISTENZA - ASSERITA IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice ad quem dichiari l'inammissibilità della impugnazione con sentenza, anziché con ordinanza ai sensi dell'art. 209 cod. proc. pen. anteriormente al dibattimento, l'asserita irregolare Costituzione del rapporto processuale non può essere dedotta come motivo di nullità assoluta. Infatti la pronuncia del giudice di appello in tal caso (per quanto riguarda l'anzidetta inammissibilità dell'impugnazione) ha solo formalmente valore di sentenza, essendo dal punto di vista sostanziale un'ordinanza, per cui non possono trovare applicazione le norme relative al dibattimento, mentre l'interesse dell'imputato non comparso è salvaguardato dalla notifica dell'estratto della pronuncia di inammissibilità, pronuncia soggetta a ricorso per Cassazione. (Conf mass n 153928; (Conf mass n 150566; (Conf mass n 147614).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)