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Sez. 2, Sentenza n. 8954 del 05/07/2000 (Rv. 538228 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Aumento della sagoma o sopraelevazione minima di un fabbricato - Aumento della volumetria - Sussistenza - Nuova costruzione - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di rispettare la normativa sulle distanze, sopravvenuta alla costruzione originaria - Prevenzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538228-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Costituisce nuova costruzione qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato, derivante sia dall' aumento della sagoma di ingombro, sia da qualsiasi sopraelevazione, ancorché di dimensioni ridotte, e, in ambo i casi, la normativa da rispettare, ai fini delle distanze, è quella vigente al momento della modifica suddetta, anche se sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria, né rileva la prevenzione, essendo ugualmente obbligati preveniente e prevenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)