diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15527 del 11/06/2008 (Rv. 604088 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Sopraelevazione sopravvenuta rispetto alla costruzione originaria - Nuova costruzione - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sopraelevazione - Prevenzione - Applicazione in modo autonomo rispetto alla costruzione originaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604088-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ne consegue l'applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto eseguita in violazione delle distanze legali la sopraelevazione in allineamento all'edificio preesistente ed in aderenza a quella di controparte, sulla base della normativa applicabile al momento della nuova costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)