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Sez. L, Sentenza n. 2351 del 17/04/1982 (Rv. 420239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - MANSIONI - COMPATIBILITÀ CON LO STATO DELL'INVALIDO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DETERMINATO O INFLUENZATO DALLE CONDIZIONI E DALLE MINORAZIONI DEL LAVORATORE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - MANSIONI - COMPATIBILITÀ CON LO STATO DELL'INVALIDO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DELL'ESITO DELLA PROVA - CRITERI - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DETERMINATO O INFLUENZATO DALLE CONDIZIONI E DALLE MINORAZIONI DEL LAVORATORE - NULLITÀ.*

Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 sulle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni ed aziende private di invalidi, ciechi, sordomuti, ovvero di altri soggetti appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1 della legge medesima, non ostano a che nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'Obbligo di legge, sia ammissibile il patto di prova, in forza di previsione dei contratti collettivi o del contratto individuale, ma operano, in relazione alle finalità perseguite ed al principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori (art. 10), nel senso di imporre che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dell'invalido o menomato e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullità, accertabile anche di ufficio del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova, che risulti determinato o, comunque, influenzato dalle condizioni e dalle minorazioni cui l'indicata legge ricollega l'Obbligo di assunzione. (Conf 68/81, mass n 410457; (Conf 4450/80, mass n 408327; (Conf 1036/80, mass n 404498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)