diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1036 del 13/02/1980 (Rv. 404498 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITA CON L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404498-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITA CON L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI - LIMITI.*

Le Disposizioni della legge 2 aprile 1968 n 482, sulle assunzioni degli invalidi presso pubbliche amministrazioni ed aziende private, non ostano a che nel rapporto di lavoro subordinato in concreto instaurato con l'assunzione fatta in ottemperanza dell'Obbligo di legge sia ammissibile il patto di prova, ma operano nel senso che la prova venga condotta con mansioni compatibili con lo stato dello invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sullo stato medesimo, con la conseguente nullita, accertabile anche d'ufficio dal giudice, del recesso del datore di lavoro, in esito alla prova che risulti determinata o comunque influenzata dalle condizioni cui l'indicata legge ricollega l'Obbligo di assunzione. (Conf 1763/79, mass n 398123; (Conf 3702/77, mass n 387357; (contra 232/77, mass n 383755; (contra 615/76, mass n 379260; (contra 2662/75, mass n 376627).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)